Art. 1.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

      1. Dopo il numero 29) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «29-bis) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, acque minerali, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».